Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, incrementando, in pari misura, le dotazioni del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.